"Niente asilo nido o materna per chi non è vaccinato, anche se i genitori pagano la multa". A ribadirlo è il ministero della Salute, che ha pubblicato una circolare sulle linee operative da seguire in merito all'applicazione della legge sull'obbligo dei vaccini per l'iscrizione scolastica.
Per essere esonerati invece servirà un certificato del pediatra o del medico di base.
"La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione - si legge in una delle circolari del ministero della Salute - ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale".
Per i genitori che invece hanno già vaccinato i propri figli almeno per quest'anno sarà necessario portare il certificato di vaccinazione a scuola, mentre quando la riforma sarà a regime Asl e istituti dovrebbero 'parlarsi' autonomamente, scambiando le informazioni.
Entro il 10 settembre la documentazione va presentata a nidi e materne, mentre il 31 ottobre è il termine per le altre scuole. Se si presenta l'autocertificazione, invece, c'è tempo fino al 10 marzo per portare i documenti ufficiali.
Chi invece dovrà mettersi in regola con alcuni vaccini, dovrà portare almeno la prenotazione alla Asl.
Ecco tutte le misure della legge
Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni saranno obbligatorie e gratuite -in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita - dieci vaccinazioni. Mentre 4 restano quelle fortemente consigliate dal ministero.
Le prime sei sono obbligatorie in via permanente, le altre 4 in via temporanea, "fino a diversa successiva valutazione"
Per effettuare le 10 vaccinazioni obbligatorie NON saranno necessarie 10 diverse punture:
Per i genitori che non vaccinano i figli, il tetto massimo scende da 500 a 100 euro. Le sanzioni saranno modulate in base alla gravità dell'infrazione.
I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.
I dirigenti scolastici comunicano all’ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati
Per l’anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto:
Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi
1) per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione;
2) per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione;
3) coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Asl;
Entro il 10 marzo 2018: nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.
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